È possibile acquistare un secondo veicolo (nuovo oppure usato), assicurarlo ed avere diritto alla medesima classe di merito del primo, maturata negli anni. La Legge infatti prevede che una compagnia di assicurazioni non possa designare una classe di merito inferiore a quella definita dall'attestato di rischio per un altro veicolo dello stesso tipo e potenza. Questo vale anche se la seconda auto è acquistata da un familiare convivente con l'assicurato. Tale diritto è valido anche se il secondo veicolo è assicurato con una compagnia diversa dal primo. Inoltre si ha diritto al mantenimento della stessa classe di merito anche nei casi di vendita del primo veicolo e permuta, demolizione, cessione in conto vendita (purché documentata), furto, interruzione definitiva della circolazione del veicolo ed esportazione all'estero.
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Ci sono circostanze nelle quali è possibile mantenere la classe di merito anche in caso di sinistro. Qualora il contratto assicurativo lo preveda, se si rimborsa alla compagnia assicuratrice l'importo dato alle terze parti l'automobilista può evitare di veder peggiorare la classe di merito. Come conseguenza il premio assicurativo non aumenterà. Nei casi si incidenti di lieve entità questa soluzione è certamente vantaggiosa. È possibile applicare questa possibilità, sempre se prevista dal contratto, anche se l'assicurato cambia compagnia. L'assicuratore precedente invierà l'attestato di rischio ed altri documenti. Sono possibili 2 situazioni nelle quali non sarà applicato il malus: sinistro con risarcimento diretto e sinistro senza risarcimento diretto. Nel primo caso si richiede al CONSAP l'importo erogato e le modalità di rimborso. Nel secondo caso si dovrà indicare la somma e la data di pagamento.
L'attestato di rischio è un documento che contiene lo storico dei sinistri degli ultimi 5 anni dell'assicurato. Qualora quest'ultimo decida di cambiare compagnia di assicurazione, l'attestato dichiara quale sia la classe di merito precedente e quella che deve essere assegnata, in base ad un regolamento interno della compagnia stessa. Le voci più importanti del documento sono la classe di merito e la classe di conversione universale (CU) cioè un valore di riferimento per ogni assicurazione che permette di conoscere l'effettiva classe di merito per il passaggio alla nuova compagnia. L'assicuratore è obbligato a specificare la corrispondenza tra la classe di merito e la CU. Poiché l'assicurato non ha l'obbligo di continuare ad affidarsi sempre alla stessa compagnia, l'assicuratore deve consegnare l'attestato di rischio presso la nuova assicuratrice almeno un mese prima che scada la polizza.
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