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Nell'indennizzo diretto la legge prevede che siano risarciti i danni al mezzo di trasporto più quelli eventualmente collegati al suo uso, agli oggetti e beni trasportati di cui l'assicurato o il guidatore siano proprietari. Sono inoltre risarciti i danni fisici non gravi subiti dal conducente, fino ad un massimo del 9% di invalidità. La norma è valida per gli incidenti che si sono verificati dal 1° febbraio dell'anno 2007, sui quali agisce la legge ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. 254 del 18 luglio 2006. L'indennizzo diretto non è applicabile in caso di sinistro che ha coinvolto ciclomotori privi della nuova targa come prevede il D.P.R. n. 153 del 6 marzo 2006. Nei casi di gravi lesioni del conducente per un'invalidità superiore al 9%, il risarcimento diretto è comunque applicabile ma solo per ciò che riguarda le cose trasportate ed il mezzo. Per i danni fisici occorre invece rivolgersi alla compagnia assicurativa del veicolo del soggetto responsabile.
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Nei casi di indennizzo diretto, l'assicurazione deve presentare al cliente una determinata offerta di risarcimento o deve spiegare nel dettaglio perché ritiene che non sia il caso di risarcire il proprio assicurato, entro dei termini prefissati decorrenti dal giorno della ricezione della richiesta danni comprendente tutte le informazioni. La decisione della compagnia assicurativa sarà comunicata al cliente entro 30 giorni per i danni a cose e veicolo indicati nel modulo blu con la firma delle due parti coinvolte nel sinistro; entro 60 giorni per i danni a cose e veicolo senza la presenza del modulo blu con le due firme; entro 90 giorni nei casi di infortunio del guidatore, fino ad un massimo del 9% di invalidità permanente. Se la richiesta dell'assicurato non è completa, entro 30 giorni l'assicuratore chiederà l'integrazione ed il pagamento sarà sospeso fino al completamento dei dati necessari.
L'indennizzo diretto ha presupposti precisi. La procedura si può applicare ai sinistri che avvengono tra due veicoli a motore che devono essere assicurati ed identificati per la RC auto, immatricolati nel nostro Paese, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano. Il risarcimento non è applicabile se l'incidente riguarda più di due veicoli, se il conducente ha subito danni per più del 9% di invalidità permanente, se non si è verificata una collisione, se l'urto è accaduto contro delle cose trasportate dall'altro veicolo. La procedura inoltre non è valida se l'incidente avviene all'estero o se l'auto è assicurata o immatricolata in un Paese straniero. Gli indennizzi diretti si applicano anche se nel sinistro sono coinvolti passeggeri. Per i danni fisici anche seri il risarcimento sarà richiesto all'assicurazione del veicolo su cui questi viaggiavano. Per i danni ancora più gravi il rimborso sarà chiesto al responsabile civile ed alla sua compagnia assicurativa.
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