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Arbitrato bancario

Il Decreto Legge 262/2005, conosciuto anche come Legge sui risparmi, ha previsto l'arbitrato bancario per la risoluzione stragiudiziale in tempi brevi ed a costi minimi delle controversie che dovessero sorgere tra i clienti e gli istituti bancari o finanziari.

di Redazione

06 ottobre 2015

Arbitrato bancario finanziario

L'arbitrato bancario finanziario è composto da due sezioni: l'Organo decidente e la segreteria tecnica. L'Organo decidente è composto da cinque componenti che devono presentare requisiti di professionalità, esperienza, integrità ed indipendenza. Due dei componenti, insieme al Presidente, sono designati dalla Banca d'Italia, uno dall'associazione degli intermediari ed uno dall'associazione di categoria che rappresenta il cliente. Quest'ultimo può venire scelto da associazioni di consumatori o di imprese, in base alla natura del cliente interessato dal ricorso. I tre Collegi situati a Roma, Milano e Napoli operano su tutto il territorio nazionale. La segreteria tecnica è istituita nelle tre città presso la sede della Banca d'Italia. La presentazione del ricorso all'Arbitrato bancario finanziario deve avvenire su apposito modulo a disposizione sul sito dell'arbitrato finanziario. Unitamente alla presentazione del ricorso occorre versare €.20 a titolo di contributo per le spese di procedura. Il ricorso può essere presentato se la banca non ha fornito risposta entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo oppure la risposta non soddisfa il cliente.

Arbitrato bancario e finanziario

Il modulo per il ricorso all'Arbitrato bancario e finanziario è disponibile presso tutte le sedi della Banca d'Italia e può essere spedito per posta, per fax o tramite PEC alla Segreteria tecnica competente per territorio oppure consegnato ad una qualsiasi sede della Banca d'Italia. Una copia del ricorso deve essere inviata tramite posta raccomandata A/R anche all'istituto interessato dal reclamo, il quale ha tempo 45 giorni per presentare alla Segreteria tecnica le controdeduzioni. Tutto ciò che viene presentato dalla Banca come giustificativo viene a sua volta inviato dalla Segreteria al cliente. Dopo avere controllato la regolarità dei documenti allegati la Segreteria tecnica trasmette il ricorso al Collegio che ha 60 giorni di tempo a partire dal termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte dell'intermediario per emettere il verdetto. La decisione viene presa a maggioranza e sempre motivata. Se il Collegio ritiene che il cliente abbia ragione determina il rimborso a cui quest'ultimo ha diritto ed il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere a quanto stabilito. Se non espressamente indicato il termine è fissato in 30 giorni dalla sentenza.

Arbitrato bancario: vantaggi e svantaggi

L'arbitrato bancario e finanziario è considerato come un organo stragiudiziale. Questo significa che rappresenta una alternativa alla giustizia ordinaria. I tempi ed i costi notevolmente ridotti offerti da questa formula rispetto ad un giudizio civile permettono a chiunque abbia avuto conflitti con un istituto finanziario di ottenere giustizia ed un adeguato risarcimento. La possibilità di promuovere da soli il ricorso, senza l'assistenza di un avvocato, riduce ulteriormente i costi. L'aspetto negativo di questa procedura è dato dal fatto che la decisione dell'Arbitro bancario e finanziario non risulta vincolante e non produce lo stesso effetto della decisione presa da un Giudice. Se l'intermediario non rispetta la decisione presa dal Collegio, la notizia dell'inadempimento viene resa pubblica mediante pubblicazione nella sezione "intermediari inadempienti" del sito ufficiale della Banca d'Italia, oltre che su due quotidiani nazionali a spese dell'intermediario. La decisione dell'arbitrato non pregiudica però la possibilità, per entrambe le parti, di ricorrere successivamente alla giustizia ordinaria.

Arbitrato bancario e finanziario: costi per l'intermediario

Qualora il Collegio dia ragione al cliente, ravvisando un comportamento scorretto o comunque non conforme da parte dell'istituto finanziario, quest'ultimo è chiamato a sostenere le spese relative all'intero procedimento. Oltre alla somma di €. 200,00 da versare alla Banca d'Italia a titolo di contributo, dovrà restituire al cliente anche la somma di €.20,00 da lui sostenuta al momento della presentazione del ricorso. A questi importi vanno ad aggiungersi quanto dovuto al cliente a titolo di risarcimento per l'azione cha ha dato il via al procedimento, oltre al contributo necessario per liquidare i compensi spettanti ai membri dei Collegi designati dalle associazioni di intermediari. Occorre precisare che sono molti gli istituti finanziari che, per evitare un procedimento presso l'Arbitrato bancario, cercano una mediazione con il cliente al momento in cui quest'ultimo presenta reclamo. Infatti anche se i costi non sono elevatissimi e la decisione non è vincolante l'immagine dell'Istituto ne risente notevolmente.

Domande frequenti

  • Chi può accedere all'Arbitrato Bancario Finanziario e quali sono i requisiti?
    L'accesso è aperto a tutti i clienti, sia persone fisiche che giuridiche, che abbiano una controversia con un intermediario finanziario. Non è necessaria l'assistenza obbligatoria di un avvocato, il che rende la procedura accessibile a chiunque. È fondamentale aver già presentato un reclamo formale alla banca e aver ottenuto una risposta insoddisfacente o nessun riscontro entro 30 giorni. Il ricorrente deve compilare l'apposito modulo disponibile sui siti ufficiali e versare un contributo iniziale di 20 euro per le spese procedurali.
  • Quanto tempo ci vuole per ricevere una decisione dall'Arbitrato Bancario?
    La procedura è progettata per essere rapida. Dopo la presentazione del ricorso, la banca ha 45 giorni per depositare le proprie controdeduzioni. Successivamente, il Collegio arbitrale dispone di 60 giorni per emettere la sentenza a partire dalla scadenza del termine per le difese della banca. In totale, si possono attendere circa 90-100 giorni per una decisione definitiva, a patto che non vi siano ritardi amministrativi. La decisione viene presa a maggioranza ed è sempre motivata, garantendo trasparenza nel processo decisionale.
  • La sentenza dell'Arbitro Bancario è vincolante per la banca?
    No, la decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario non è vincolante né esecutiva direttamente come una sentenza di un giudice ordinario. Tuttavia, ha un forte potere deterrente: se la banca non ottempera alla decisione entro 30 giorni (o il termine specificato), il suo inadempimento viene pubblicato ufficialmente sul sito della Banca d'Italia e su due quotidiani nazionali, a sue spese. Questa esposizione mediatica negativa può danneggiare significativamente la reputazione dell'istituto. Il cliente rimane libero di agire in tribunale se la banca ignora la sentenza.
  • Quali sono i costi per il cliente e chi li sostiene in caso di vittoria?
    Il costo iniziale per il cliente è contenuto: basta versare 20 euro al momento della presentazione del ricorso. Se il Collegio accoglie la richiesta del cliente, riconoscendo un torto alla banca, l'istituto finanziario è tenuto a rimborsare i 20 euro pagati dal cliente. Inoltre, la banca dovrà pagare un contributo aggiuntivo di 200 euro alla Banca d'Italia e coprire i compensi degli arbitri. Quindi, in caso di successo, il cliente non sostiene alcun costo diretto, mentre la banca affronta spese significative.
  • Come si presenta il ricorso e a quale sede rivolgersi?
    Il ricorso va presentato utilizzando il modulo specifico reperibile sul sito dell'Arbitrato Bancario Finanziario o presso le sedi della Banca d'Italia. Si può inviare tramite posta ordinaria, fax, PEC o consegnarlo di persona a qualsiasi sede della Banca d'Italia. È importante indicare la competenza territoriale corretta (Roma, Milano o Napoli) in base alla residenza o sede legale. Contemporaneamente, bisogna inviare una copia del ricorso alla banca interessata tramite raccomandata A/R, affinché essa possa preparare le proprie difese entro i termini stabiliti.