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Sospensione mutuo

Aggiornato il 16 settembre 20154 capitoli5 domande frequenti
Sospendere le rate mutuo prima casa

Tempi di crisi, una contromisura potente

È opinione comune che la crisi che ancora oggi ci attanaglia poggi le proprie radici agli inizi degli anni 2000. Nel 2007 un passo importante per cercare di correre ai ripari è stato compiuto, approvando la legge n.244 del 24 dicembre; data evocativa, il giorno prima di Natale, per un provvedimento del genere. L'istituzione, del fondo di solidarietà per i mutui prima casa, era infatti prevista in tale disegno di legge, voluta per dare la possibilità a molti di sospendere le rate dei finanziamenti in corso, in caso di temporanea difficoltà e sopraggiunte ridotte capacità reddituali del nucleo familiare. Ma è solo dopo una serie di cambiamenti alle norme che lo regolamentavano, che il fondo è diventato operativo il 27 aprile 2013, con l'approvazione del decreto ministeriale n. 37, che ha apportato alcune ulteriori modifiche ai requisiti iniziali degli aventi diritto.

Chi può beneficiare del decreto n.37 del 2013

Le condizioni per poter accedere al fondo di solidarietà per i mutui sono molteplici e piuttosto severe. Innanzitutto il richiedente deve aver perso il lavoro successivamente all'accensione del mutuo. I motivi di tale stato di disoccupazione poi, non devono dipendere da risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, o di cessazione per limiti di età, nè da licenziamento per giusta causa. Un altro possibile motivo per beneficiare della legittima sospensione del mutuo è il riconoscimento di handicap grave, non inferiore all'80%, o la morte di un cointestatario del finanziamento. Bisognerà però soddisfare altre condizioni, pena l'esclusione dai diritti derivanti dal decreto ministeriale n. 37. Una è che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di chi ha stipulato il mutuo prima casa, non sia superiore a 30mila euro, e che lo stesso mutuo non superi i 250mila euro.

Altri motivi di esclusioni e caratteristiche della sospensione mutuo prima casa

Le regole, che limitano il numero degli aventi diritto alla sospensione, riguardano anche l'andamento dei pagamenti del mutuo stesso, per cui ritardi nel pagamento delle rate, superiori a 90 giorni consecutivi, faranno decadere la nostra possibilità di accedere al fondo. Restano esclusi anche quei mutui revocati, in cui sia stata iniziata una procedura esecutiva ipotecaria o anche solo una notifica dell’atto di precetto. Così come atto d'impedimento costituiscono assicurazioni esistenti che garantiscano l'intestario per la stessa sospensione di cui si fa carico il fondo di solidarietà. Se siete tra quelli che soddisfano tutte le condizioni poste in essere dal D.M. del 2013 invece, non vi resterà che compilare il modulo che troverete sul sito della Consap o Dipartimento del Tesoro, stamparlo e presentarlo alla banca che vi avrà erogato il mutuo. La legge vi darà diritto ad ottenere fino a 18 mesi di sospensione, anche non consecutivi, del vostro mutuo prima casa.

Modalità di sospensione del mutuo prima casa e controindicazioni

Stante la difficile situazione economica, ottenere una sospensione del mutuo fino a 18 mesi (complessivi) non può che essere d'aiuto. Ovviamente saremo liberi di sospendere anche solo per 3 mesi, e usufruire di questa possibilità per massimo due volte, fino a totalizzare i 18 mesi concessi. Ma che fine fanno le rate sospese e gli interessi relativi? Le rate si accoderanno ovviamente alla fine del mutuo stesso, restando quindi a nostro carico, il problema semmai deriva dagli interessi. Se è vero che il fondo di solidarietà si accollerà una parte di questi, una quota resterà in carico a noi, generando spese, chiamate oneri di sospensione, che potranno ammontare anche a migliaia di euro, come ha rilevato l'associazione Altroconsumo. L'esborso, più marcato nei casi di finanziamento a tasso fisso, dovrà essere comunque effettuato alla fine del mutuo, mantenendo intatta la finalità di dare ossigeno temporaneo a chi è in difficoltà.

Domande frequenti

  • Quali sono i requisiti economici e finanziari per accedere al Fondo di Solidarietà per il mutuo prima casa?
    Per beneficiare della sospensione del mutuo tramite il Fondo di Solidarietà istituito dal Decreto Ministeriale n. 37/2013, è necessario rispettare criteri stringenti. L'indicatore ISEE del nucleo familiare non deve superare i 30.000 euro annui. Inoltre, l'importo residuo del capitale mutuato non può eccedere i 250.000 euro. Questi limiti sono fondamentali per garantire che il beneficio sia rivolto esclusivamente a soggetti in reale difficoltà economica, escludendo chi possiede una maggiore solidità finanziaria.
  • In quali situazioni specifiche si può richiedere la sospensione delle rate del mutuo?
    La sospensione è ammessa in tre casi principali legati a eventi imprevedibili e non volontari. Il primo è la perdita del lavoro, purché non derivante da dimissioni volontarie, pensionamento anticipato per limiti di età o licenziamento per giusta causa. Il secondo caso riguarda il riconoscimento di un handicap grave pari o superiore all'80% per il richiedente o un familiare convivente. Infine, è previsto il beneficio in caso di decesso di uno dei cointestatari del contratto di mutuo. In tutti i casi, l'evento deve verificarsi successivamente alla stipula del finanziamento.
  • Quanto dura la sospensione e quanti mesi posso utilizzare complessivamente?
    Il Fondo di Solidarietà concede una sospensione totale massima di 18 mesi. Questa durata non deve essere necessariamente fruita in un'unica soluzione continua; è possibile dividere il periodo in più intervalli, purché la somma totale non superi il limite previsto. È consentito richiedere la sospensione fino a due volte distinte durante la vita del mutuo. Ad esempio, puoi sospendere le rate per 3 mesi, riprendere i pagamenti e poi richiedere nuovamente la sospensione per altri periodi, arrivando a coprire fino a un anno e mezzo di rate nel complesso.
  • Cosa succede alle rate sospese e agli interessi maturati durante il periodo di pausa?
    Le rate non pagate durante il periodo di sospensione non vengono cancellate, ma vengono accodate alla fine del piano di ammortamento, prolungando così la durata complessiva del mutuo. Per quanto riguarda gli interessi, il Fondo di Solidarietà ne copre una parte significativa, alleggerendo il carico economico. Tuttavia, rimane a carico del mutuatario una quota di interessi definita 'oneri di sospensione'. Questo importo, che può essere consistente specialmente per i mutui a tasso fisso, dovrà essere saldato interamente alla scadenza finale del prestito, quando si estinguerà il debito residuo.
  • Ci sono cause di esclusione automatica o impedimenti alla richiesta?
    Sì, esistono diverse condizioni che portano all'esclusione immediata dal beneficio. Se il debitore è in ritardo nei pagamenti delle rate per oltre 90 giorni consecutivi, perde il diritto di accesso al Fondo. Sono inoltre esclusi i mutui già revocati, quelli oggetto di procedure esecutive ipotecarie o nei quali sia stata notificata un'atto di precetto. Un ulteriore impedimento sussiste se esiste già una polizza assicurativa specifica che garantisca la copertura della sospensione delle rate per le stesse cause richieste al Fondo; in tal caso, si deve fare riferimento alla garanzia assicurativa già attiva.

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